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CNR: il personale che ha maturato i requisiti del decreto “Madia” deve essere stabilizzato

L'Ente deve assumere i C.2 ammessi con riserva

13/12/2019
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Il CNR nelle procedure attuative dell’articolo 20 C.2 del DLgs 75/17 ha esaminato, ammettendole con riserva, le domande presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori precari che pur avendo maturato i requisiti di cui al Decreto “Madia” erano in servizio presso l’Ente o altra PA con contratto a tempo indeterminato.

La FLC CGIL aveva contestato con forza tale decisione, oggi grazie all’operato del proprio legale, avv. Francesco Americo, vede riconosciuto il diritto alla stabilizzazione dei precari. In data odierna il TAR Lazio fa chiarezza, con una storica sentenza ha bocciato l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale di ruolo in altre amministrazioni.

Il Giudice amministrativo, con la sentenza pubblicata il 12 dicembre 2019, accoglie il ricorso proposto da un lavoratore che aveva prestato servizio, per diversi anni, presso il CNR e che, stante la scadenza dei contratti a tempo determinato, si era visto costretto a trovare altre soluzioni che lo avevano portato, successivamente, ad essere assunto a tempo indeterminato presso un altro ente.

Secondo il CNR, tale personale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di stabilizzazione. Con soddisfazione la FLC CGIL prende atto che il Tar Lazio è di diverso avviso ed ha accolto il ricorso.

In particolare (si legge in sentenza) “appare fuorviante la pretesa dell’amministrazione di giustificare la disposizione escludente con la finalità di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge. Tale finalità appare già assicurata sia dal piano di assunzioni previsto dall’art. 20 co. 1 d.lgs n. 75/2017 che dalla natura riservata delle procedure concorsuali di cui all’art. 20 co. 2 d.lgs n. 75/2017, per l’accesso alle quali, come sopra riportato, occorre aver maturato una certa anzianità lavorativa presso l’amministrazione  che bandisce il concorso….L’introduzione di un ulteriore requisito, non previsto dalla legge ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento di personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di meritocrazia e favor partecipationis”.

Alla luce della sentenza del TAR Lazio il CNR deve procedere con l’assunzione degli idonei “ammessi con riservaalle procedure concorsuali in applicazione dell’art. 20 C.2

La FLC CGIL auspica che l’Ente nella stesura del PdF 2019/21, ad oggi ancora sconosciuto alle OO.SS, preveda il completamento della procedura per la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari aventi i requisiti del D.Lgs 75/17.

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